Art. 3.
(Bandi).

      1. Per la partecipazione ai progetti di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dei trasporti porta a conoscenza delle amministrazioni interessate appositi bandi, che indicano:

          a) gli obiettivi generali;

          b) gli obiettivi specifici;

          c) i destinatari;

          d) le modalità di finanziamento;

          e) le modalità di presentazione delle domande;

 

Pag. 8

          f) i criteri di valutazione delle domande;

          g) le regole tecniche di riferimento.

      2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono emanati con cadenza annuale.
      3. I progetti possono essere realizzati anche mediante la partecipazione congiunta di più amministrazioni locali.
      4. Per la valutazione dei progetti è istituita, con decreto del Ministro dei trasporti, una commissione composta dai rappresentanti delle associazioni dei motociclisti e da tredici esperti, dotati di adeguata qualificazione professionale, di cui sette, compreso il presidente, individuati dallo stesso Ministro, tre designati dalle regioni e tre dagli enti locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione valuta i progetti in base ai criteri indicati nell'articolo 4.
      5. Nel corso dell'esame, la commissione di valutazione può richiedere ai proponenti chiarimenti sul contenuto tecnico e organizzativo dei progetti. Inoltre la commissione può suggerire eventuali modifiche e accorpamenti dei progetti presentati.
      6. A conclusione delle procedure di selezione, la commissione di valutazione trasmette gli atti al Ministro dei trasporti, in base anche alla disponibilità di fondi prevista dagli avvisi di cui al comma 1, può richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti, approva i progetti ammessi al finanziamento e ne dà comunicazione allo stesso Ministro dei trasporti.
      7. I fondi per il finanziamento dei progetti sono trasferiti alle regioni e agli enti locali interessati con decreto del Ministro dei trasporti.
      8. I decreti di cui al comma 7 sono emanati entro quindici giorni dalla data di approvazione dei progetti.